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Immigrazione e sicurezza: le principali novità contenute nel D.L. 130/2020 pubblicato in Gazzetta

È entrato in vigore il 22 ottobre 2020 il Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 ”Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”.

Il provvedimento apporta modifiche sostanziali alla disciplina vigente in materia di immigrazione modificando, in particolare, i procedimenti di protezione internazionale in materia di requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero.

In merito alla protezione internazionale dello straniero, è fatto divieto di espulsione e respingimento dello stesso, nel caso in cui, il rimpatrio determini, non soltanto, il rischio di tortura, ma anche la possibilità che quest’ultimo possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nonché nel caso in cui possa correre il rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Sempre in materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento ammette la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oltre che, alle categorie di permessi convertibili già previste, anche quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.

Con il permesso di soggiorno per cure mediche, sarà possibile svolgere attività lavorative. Inoltre, con il fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno per cure mediche, non sarà più necessaria la presenza di “condizioni di salute di particolare gravità”, ma, bensì di “gravi condizioni di salute psico-fisiche derivanti da gravi patologie”.

Nell’art. 3, il provvedimento, interviene disciplinando l’iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale, garantendola a tutti coloro a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi in premessa.

Inoltre, sempre all’art. 3, vengono ridotti i tempi massimi di trattenimento degli stranieri irregolari nei C.P.R., Centri di permanenza per i rimpatri, passando dagli attuali 180 giorni a 90 giorni con possibilità di proroga di ulteriori 30.

Il provvedimento all’art. 4, inoltre, riforma anche il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione, con la costituzione di un nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione”. Le attività di prima assistenza continueranno ad essere svolte nei centri governativi ordinari e straordinari. Successivamente, il Sistema si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione ed effettiva inclusione sociale, art. 5.

Il testo interviene, infine, sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel mare territoriale. Nel caso di operazioni di soccorso in mare, la disciplina di divieto non trova applicazione nell’ipotesi in cui, previa comunicazione al centro di coordinamento ed allo Stato di bandiera, vengano rispettate le indicazioni impartite della competente autorità per la ricerca ed il soccorso in mare. Nel caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione.

Visualizza il D.L. 21 ottobre 2020, n.130


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