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Regolarizzazione 2020: online la circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro con le istruzioni per il versamento del contributo forfettario all’Agenzia delle Entrate

Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno diffuso una circolare congiunta sulle modalità per il versamento dei contributi forfettari presso l'Agenzia delle Entrate da parte dei datori di lavoro che, tra il 1° giugno e il 15 agosto 2020, hanno chiesto di regolarizzare un rapporto di lavoro già instaurato prima della denuncia di regolarizzazione (art. 103 del D.L. 30/2020).

Le somme da versare sono riportate sul Decreto interministeriale del 7 luglio 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020), con cui si stabilisce il contributo forfettario mensile (art. 1 comma 1), dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Il versamento del contributo forfettario dovrà avvenire tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Interno.

La circolare interministeriale ricorda che "il contributo forfettario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è dovuto esclusivamente per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari. Il periodo per il quale il contributo forfettario è dovuto, è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare – come dichiarata nell'istanza di emersione – e la data della stessa istanza. Ai fini del calcolo del contributo forfettario, il contributo è dovuto in misura intera anche se riferito a frazioni di mese.

Il pagamento andrà effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno e verrà verificato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, al momento della convocazione delle parti. "Le somme versate a titolo di contributi forfettari - specificano i due ministeri - non saranno restituite in tutte le ipotesi in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine (inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione). Tali somme, infatti, affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario".

Leggi la Circolare interministeriale 30 settembre 2020. Decreto 7 luglio 2020. Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare

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