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Accesso alle prestazioni sociali - Non più necessario il possesso del permesso per lungo soggiornati

Lo scorso 21 dicembre, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge europea 2019/2020, pubblicata sulla GU n. 12 del 17 gennaio 2022. L’articolo 3 della nuova legge ha previsto, per chiudere una procedura di infrazione in corso e porre fine ad un contenzioso giurisprudenziale che durava da anni, la modifica dell’articolo 41 del Testo Unico Immigrazione (D.lgs. n. 286/98), per estendere le prestazioni sociali anche agli stranieri non in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il primo comma dell’art. 41, sancisce in linea generale la parità di trattamento nelle prestazioni “di assistenza sociale” alla sola condizione che lo straniero sia titolare di un permesso di soggiorno di almeno un anno.

Limitatamente alle prestazioni di sicurezza sociale, la regola generale subisce tuttavia delle deroghe per quanto riguarda i titolari di permesso unico lavoro o di un permesso per motivi di studio o ricerca. Ai sensi del nuovo comma 1bis dell’art. 41, la equiparazione ai cittadini italiani in tali casi opera solo in costanza di un rapporto di lavoro oppure nel caso si sia svolta un'attività lavorativa per un periodo non inferiore a sei mesi e sia stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Per le prestazioni familiari (ovvero un “sottogruppo” rispetto a quello più ampio delle prestazioni di sicurezza sociale) il comma 1 ter prevede un regime ancora diverso: l’equiparazione con i cittadini italiani opera “esclusivamente” in favore dei titolari di permesso unico lavoro autorizzati allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e dei titolari di un permesso per motivi di ricerca autorizzi a soggiornare per un periodo superiore a 6 mesi.

Si tratta in quest’ultimo caso di una disposizione che dovrà essere letta sia in coordinamento con le norme appena entrate in vigore sull’assegno unico universale (D.lgs. n. 230/2021, sia tenendo conto dei principi sanciti nella recentissima sentenza della Corte Costituzionale sul bonus bebé e l’assegno di maternità.
Per maggiori informazioni consulta la LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004) (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022).


Consulta la news "Bonus bebè e assegno di maternità anche senza permesso di soggiorno UE di lungo periodo"

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