Emergenza Ucraina: permessi per protezione temporanea rinnovabili fino a marzo 2026, anche convertibili in permessi per lavoro
Con il Decreto Milleproroghe (DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 28 dicembre scorso, i permessi per protezione temporanea concessi ai profughi dall'Ucraina possono essere rinnovati, su richiesta degli interessati, fino al 4 marzo 2026. Gli stessi permessi possono essere, inoltre, convertiti in permessi per motivi di lavoro.
Il DL ha prorogato per il 2025 anche le misure di sostegno e le attività di assistenza per i profughi, come i progetti avviati nel Sistema di Accoglienza e Integrazione. Con una o più ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025 saranno regolati il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere.
Infine, il DL ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea.
Per maggiori informazioni consulta il DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi;