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Università degli Studi

E’ consentito (al di fuori delle quote annuali) l’accesso ai corsi universitari (e alle scuole di specializzazione delle università), a parità di condizioni con gli studenti italiani (e nei limiti delle disponibilità dei singoli atenei), ad alcune categorie di studenti, definite dall’art. 39, co. 5, del T.U. (come modificato dalla L. 189/2002):

• Stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi,
• Stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia;
• Stranieri titolari di diplomi conseguiti nelle scuole italiane all’estero o nelle scuole oggetto di intese bilaterali.

Le università – nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie – promuovono l’accesso degli stranieri ai corsi universitari, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca ed organizzando attività di orientamento e di accoglienza e tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, con particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri.

Consulta la sezione Studiare in Italia del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Accedi alla Sezione Studenti sul sito di Unica
Scarica la brochure informativa redatta in lingua inglese
Accedi alla sezione dedicata sul sito Uniss- Studente internazionale
Accedi alla Sezione Studenti sul sito di Unica di UniNuoro
Vai alla sezione segreteria studenti sul sito del ConsorzioUno-Oristano

Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi di formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2022/23

Le procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo italiano e dell'Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia del virus COVID 19.

In considerazione delle disposizioni inviate alle istituzioni della formazione superiore dal Ministro dell'Università e della Ricerca e relative all'avvio dell'anno accademico 2022-2023, si rileva come a fronte del permanere della situazione di emergenza COVID-19, la mobilità fisica degli studenti internazionali verso l'Italia potrà essere sostituita, se necessario, con attività didattiche a distanza. Ciò non toglie che tali studenti internazionali, qualora necessitino del visto di ingresso in Italia, dovranno comunque e in maniera tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi di studio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento per i rispettivi luoghi di residenza, al fine di utilizzare tale visto non appena le condizioni lo consentiranno e in linea con la normativa vigente.

In linea di principio le domande di visto dovranno essere presentate presso le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari entro il 30 novembre 2022, onde consentire l'effettiva immatricolazione degli studenti internazionali ed il successivo pagamento delle tasse universitarie, fatta salva differente futura indicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca concordata con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anche sulla base dell'evolversi della situazione pandemica.

La domanda di preiscrizione per il rilascio del visto per i candidati ai corsi di studio presso le università italiane dovrà essere presentata utilizzando il portale UNIVERSITALY, secondo le indicazioni già pervenute presso tutti gli atenei italiani.

Consulta le Disposizioni vigenti per l'anno accademico 2022-2023

Consulta la pagina dedicata sul sito Stranieri in Italia

Guida in 4 lingue per studenti universitari stranieri realizzata dal progetto Destinazione comune

Realizzata nell’ambito delle attività del progetto FAMI Destinazione comune, la guida in 4 lingue è rivolta agli studenti stranieri che intendono iscriversi all’università in Italia.
Indicazioni step-by-step, check-list dei documenti necessari e una sezione rivolta specificatamente ai rifugiati e a coloro che non sono in grado di produrre tutta la documentazione scolastica necessaria.
La pubblicazione, realizzata dall’Università Telematica Internazionale Uninettuno, intende offrire uno strumento per orientarsi tra procedure complesse e informazioni spesso non accessibili per chi non parla l’italiano “burocratico” ed è disponibile nelle seguenti lingue: italiano, arabo, francese e inglese.

Scarica la Guida dello Studente in italiano
Scarica la Guida dello Studente in arabo
Scarica la Guida dello Studente in francese
Scarica la Guida dello Studente in Inglese

Il riconoscimento dei titoli dei rifugiati

L’Articolo VII della Convenzione di Lisbona prevede che:

«Ogni Parte, nell’ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l’accesso all’istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività̀ lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti».

In linea con quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona, l’Italia ha adeguato la propria legislazione in tema di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati tramite l’introduzione del comma 3 bis all’art. 26 del Decreto Legislativo 251/2007:

«Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione».

Inoltre, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR, all’interno delle “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore”, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a «svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)» e «a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio».

Concludendo, si può affermare che nulla osta al fatto che un richiedente asilo frequenti un corso universitario, tuttavia, è doveroso segnalare che la partecipazione ai corsi presenta alcuni ostacoli.

In primis, se la partecipazione ai corsi è possibile, non esiste una normativa favorevole al riconoscimento dei titoli per i richiedenti e per i titolari di protezione umanitaria, infatti, il comma 3 bis all’art. 26 del D. Lgs. 251/2007 si applica ai soli titolari di protezione internazionale. Se tale norma limita la riconoscibilità dei titoli in assenza documentale ai soli casi esposti, non vieta l’iscrizione a corsi nel caso in cui il richiedente asilo abbia tutta la documentazione richiesta.

Servizi attivi in tema di riconoscimento dei titoli di rifugiati
1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha attivato un servizio di richiesta di “Dichiarazione di valore” per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale e sussidiaria.

2. Il CIMEA, tramite il proprio servizio di attestazione e certificazione di qualifiche estere - Credential Information Service – Estero - produce gratuitamente “Attestati di comparabilità” di titoli esteri a persone con lo status di rifugiato, a titolari di protezione sussidiaria o internazionale e a detenuti. Per ottenere informazioni su tale servizio scrivere a: cis@cimea.it

3. Il CIMEA ha promosso e attivato il Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR): una rete informale di esperti del settore amministrativo operanti all’interno delle istituzioni di istruzione e formazione superiore che si occupano di riconoscimento delle qualifiche, per condividere le pratiche valutative, i casi problematici, le fonti informative e le prassi metodologiche nei casi di valutazione delle qualifiche in possesso di rifugiati, anche in assenza o con scarsa documentazione.

4. Il CIMEA ha avviato la sperimentazione del Pass Accademico delle Qualifiche dei Rifugiati, che attraverso lo sviluppo di una procedura innovativa di riconoscimento consente di valutare le qualifiche dei titolari di protezione internazionale anche nei casi di documentazione frammentaria o del tutto assente.

5. Il CIMEA partecipa a diversi progetti internazionali che hanno un focus sul riconoscimento dei titoli dei rifugiati. Gli ultimi in ordine di tempo sono:
RecoNOW: Knowledge of recognition procedures in ENPI south countries
• Refugees and recognition: Toolkit for recognition of higher education for refugees, displaced persons and persons in a refugee-like situation
Recognition of Refugees qualifications – A pilot project
MERIC-net: Mediterranean Network of National Information Centres on the Recognition of Qualifications

Consulta la pagina del sito ENIC-NARIC per maggiori informazioni

Il passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati
Il programma European Qualifications Passport for Refugees (EQPR) fornisce una valutazione delle qualifiche ottenute nel Paese di provenienza (anche in assenza di documentazione originale), consentendo l’ammissione a ulteriori studi nelle università dei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione. Il passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati infatti, descrivendo le qualifiche in un formato che dovrebbe facilitare l'uso della valutazione sia all'interno che all'esterno del paese ospitante, è utile alle autorità pubbliche, istituzioni, università e datori di lavoro per valutare meglio le competenze dei rifugiati e aiutarli nel mercato del lavoro o per ulteriori studi nel paese ospitante.

Attraverso la valutazione delle qualifiche, il programma si propone di sostenere i cittadini rifugiati nel costruire la propria vita nei Paesi di arrivo. In questo modo EQPR lavora a sostegno dell’articolo 7 della Convenzione di Lisbona, facilitando la valutazione delle qualifiche professionali e accademiche anche nel caso in cui non fosse possibile presentare una documentazione completa del proprio percorso di studi o lavorativo. L’EQPR è parte dell’Action plan del Consiglio europeo sulla protezione di bambini rifugiati emigranti in Europa. In totale, dall’inizio del progetto nel 2017, sono stati svolti 525 colloqui con rifugiati e sono stati rilasciati 438 passaporti delle qualifiche.



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