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Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

Nel 1991 l'Italia ha assunto un impegno fondamentale nella storia dei diritti di bambini e adolescenti ratificando la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, primo testo internazionale vincolante in materia che costituisce un grande traguardo per la tutela e la promozione dei diritti dei minori. I suoi principi-guida sono l’interesse superiore e la non discriminazione di bambini e adolescenti, che pongono le basi per poter garantire tutti gli altri diritti di cui sono titolari le persone di minore età.

Per assicurare a livello nazionale la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti secondo le disposizioni della Convenzione, la legge n. 112 del 12 luglio 2011 ha istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Come sancito dalla legge (art. 3 comma 1, lett. a) l'Autorità "promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo”.

Istituzione dotata di poteri autonomi di organizzazione e indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, l’Autorità garante è un organo monocratico. Per raggiungere le finalità generali di promozione e tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, l’Autorità garante svolge compiti eterogenei. Parlamento e Governo sono alcuni dei suoi interlocutori e numerose collaborazioni, sia a livello nazionale (Ministeri, Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, garanti delle Regioni e delle Province autonome, organizzazioni no profit, Università ed altri), che internazionale (Rete europea dei garanti per l’infanzia - ENOC, Comitato europeo ad hoc per i diritti dei minori - CAHENF ed altri), le permettono non solo di intervenire in materia, ma anche di svolgere un ruolo rilevante di indirizzo e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni politiche.

Anche la Regione Sardegna, al pari di altre, con legge 7 febbraio 2011, n. 8, ha provveduto all'”Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza“. Istituito presso il Consiglio regionale, il Garante dovrebbe secondo i propositi del legislatore (art. 1) assicurare una maggiore attuazione, a livello regionale, dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla "Convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York (1989) e dalla "Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli" (1996). Il Garante ha inoltre il compito di verificare le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato.

Referente:
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Dott.ssa Carla PULIGHEDDU
c/o Consiglio regionale Via Roma, 25 - 09125 Cagliari
Tel. 070 6014327
 garanteinfanzia@consregsardegna.it
Consulta la sezione "Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" nel sito del Consiglio Regionale della Sardegna

Consulta la normativa e i documenti:
Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 2011
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Visita il sito dell’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

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